Formazione sulla Sicurezza Lavoratori Interinali

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A chi Spetta erogare la Formazione sulla Sicurezza ai Lavoratori Interinali?

di PreventiviHR.it 

Sono ormai da diversi anni che le aziende ricorrono alle agenzie interinali quando si trovano ad affrontare situazioni impreviste oppure temporanee dove è necessaria della nuova forza lavoro.

Sebbene le prassi per ricorrere a dei lavoratori interinali (lavoratori in regime di somministrazione) siano stati con il tempo chiariti, i dubbi permangono ancora quando si tratta di capire a chi spetta l’onere riguardo la formazione sul tema sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Vediamo di chiarire

formazione sicurezza lavoratori interinaliLa normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) obbliga i datori di lavoro a doversi preoccupare di fornire al «lavoratore» (persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato…), le informazione necessarie e la formazione adeguata ai fini di preservarne la sua salute e sicurezza.

Il dubbio nasce proprio su questo punto, poiché i lavoratori interinali sono dipendenti dell’agenzia interinale (agenzia di somministrazione di lavoro) che vanno però a prestare il proprio lavoro presso l’azienda utilizzatrice.

La normativa relativa alla somministrazione di lavoro rientra nel pacchetto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro del D.Lgs  276/2003

L’ Art. 21 del D.Lgs  276/2003 indica che sul contratto di somministrazione di lavoro (cioè il contratto di assunzione che l’agenzia interinale stipula con il lavoratore che andrà a prestare il proprio lavoro in “missione” presso l’azienda utilizzatrice), venga riportata la presenza degli eventuali rischi riscontrati per l’integrità e salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate dall’azienda utilizzatrice.

Queste informazioni devono necessariamente essere fornite dall’azienda utilizzatrice all’agenzia interinale affinché le possa redigere sul contratto di assunzione del lavoratore.

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E’ fatto d’obbligo che queste informazioni siano comunicate in forma scritta al prestatore di lavoro da parte dell’agenzia interinale all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione e comunque prima dell’invio presso l’azienda utilizzatrice.

Il D.Lgs  276/2003 all’ Art. 22 punto 5. riporta poi che: “in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro”.

Sempre lo stesso D.Lgs 276/03 all’Art. 23 punto 5 riporta : “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi”.

Conclusione

Si desume pertanto che il legislatore lasci la facoltà all’agenzia interinale di scegliere se demandare o meno gli obblighi formativi sulla sicurezza sul lavoro all’azienda utilizzatrice. E’ evidente a questo punto che, salvo eccezioni, l’onere venga lasciato in capo all’utilizzatrice che ne è peraltro responsabile nei confronti del lavoratore interinale.

Chiarito questo aspetto, su “chi” debba pagare i corsi di formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori interinali, diventa solamente più oggetto di contrattazione commerciale tra l’azienda utilizzatrice e l’agenzia interinale.

Non bisogna comunque dimenticare che lo scopo della formazione sulla sicurezza sul lavoro è quello di ridurre il rischio che un evento pericoloso accada così da evitare danni a cose e persone.

Allo stesso modo la formazione è doverosa da parte dell’azienda che è tenuta per legge a proteggere i dipendenti e chiunque operi al suo interno, a monitorare che vengano rispettate gli adempimenti previsti dalla legge sulla sicurezza.


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